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Coronavirus, impatti negativi sulla continuità aziendale: per i bilanci 2019 modelli di previsione incerti

L’emergenza Coronavirus che sta interessando tutta l’Europa e, in particolare, il nostro Paese sta producendo significativi effetti negativi anche sul piano economico.

Il rischio di una dura recessione indotta dalla necessità di isolare le persone anche bloccando tutte le attività, tra cui quella lavorativa, apre a scenari economici fortemente recessivi con possibili impatti negativi sulla continuità aziendale. Tale fenomeno, che sta interessando l’esercizio 2020, impone tuttavia alcune riflessioni con riferimento alla redazione del bilancio 2019 per la generale necessità di effettuare valutazioni prospettiche nella determinazione di alcune poste di bilancio. di Luca Fornaciari

L’emergenza Coronavirus apre a scenari economici fortemente recessivi, con possibili impatti negativi sulla continuità aziendale. Il fenomeno, che sta interessando l’esercizio 2020, impone alcune riflessioni anche con riferimento alla redazione del bilancio 2019, per la generale necessità di effettuare valutazioni prospettiche nella determinazione di alcune poste di bilancio. Numerose sono le tecniche valutative che richiedono valutazioni prospettiche su orizzonti temporali più o meno lunghi. In ogni caso, la maggiore difficoltà riguarda la proiezione fino alla fine del 2020 e negli anni successivi: le incertezze circa la risolvibilità dell’emergenza, anche in termini temporali, rende particolarmente difficili le stime di natura economica e finanziaria.

Valutazioni prospettiche Soffermando l’attenzione sulla normativa nazionale, numerose sono le tecniche valutative che richiedono valutazioni prospettiche su orizzonti temporali può o meno lunghi. L’applicazione dell’OIC 9 nella valutazione di perdite durevoli di valore, ad esempio, può rendere necessaria la stima del valore d’uso come valore attuale dei flussi di cassa attesi, i quali dipendono dall’evoluzione prospettica dell’azienda oggetto di valutazione. Entrando nello specifico, il par. 23 dell’OIC 9 dispone che, nel determinare il valore d’uso, il redattore del bilancio deve considerare:

a) le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività oggetto di valutazione;

b) le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare i suddetti flussi finanziari in entrata;

c) i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione al termine della vita utile.

Il paragrafo in oggetto prosegue poi specificando che nella stima di tali flussi finanziari la società dovrebbe utilizzare i piani o le previsioni più recenti approvate dall’organo amministrativo. Operativamente parlando, la società potrebbe trovarsi nelle seguenti due situazioni. Nella prima, l’organo amministrativo non ha ancora predisposto tali piani/previsioni e pertanto nella loro redazione non potrà che considerare le conseguenze economiche generate e attese dall’emergenza attualmente in atto. La seconda situazione riguarda l’utilizzo di piani/previsioni elaborati in passato su orizzonti temporali di 5 anni. In questo caso, il par. 23 dell’OIC 9 suggerisce di ampliare l’orizzonte temporale fino ad un massimo di 5 anni, utilizzando un tasso di crescita stabile o in diminuzione per gli anni da aggiungere a quelli già previsti nel piano. Ad esempio, il piano era stato predisposto su cinque anni, ne sono già passati 3 e quindi gli amministratori dovranno fare una proiezione per ulteriori 3 anni; in questo caso è in tale proiezione che occorrerà considerare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria in atto. Indipendentemente dalla casistica in cui ci si trova, a oggi la difficoltà maggiore riguarda la proiezione fino alla fine del 2020 e negli anni successivi. Le incertezze circa la risolvibilità dell’emergenza Coronavirus, anche in termini temporali, rende particolarmente difficile le stime di natura economica e finanziaria, anche poiché non esistono esperienze analoghe nel passato prossimo. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e, in particolare, tra il 1° gennaio e la data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, influenzano in vario modo la sua redazione. OIC 29 è il principio di riferimento Per le società che applicano la normativa nazionale, l’OIC 29 rappresenta il principio di riferimento per la classificazione e la rilevazione contabile di tali fatti. In particolare, il principio in oggetto classifica i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio nelle tre seguenti tipologie:

a) fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio, ossia quei fatti positivi e negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano dopo la data di chiusura (come, ad esempio, la definizione di una causa legale già in essere alla data del bilancio o il deterioramento della condizione finanziaria di un cliente che ne pregiudica significativamente la solidità);

b) fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ossia quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di chiusura del bilancio e pertanto di competenza dell’esercizio in corso (come, ad esempio, la distruzione di impianti o la sostituzione di un prestito a breve termine con uno a medio-lungo);

c) fatti che possono incidere sulla continuità aziendale, si tratta ad esempio del peggioramento repentino della posizione finanziaria netta o del risultato dell’impresa al punto di pregiudicarne la continuità oppure la scelta dei soci di mettere in liquidazione volontaria la società.

Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a), l’emergenza sanitaria impone al redattore del bilancio di valutare se la forte contrazione economica possa pregiudicare la solidità finanziaria dei clienti al punto di metterli nelle condizioni di non riuscire a rimborsare i debiti verso l’azienda. Questo potrebbe pertanto comportare la necessità di rideterminare il fondo svalutazione crediti. In merito alle lettere b) e c) si fa riferimento invece a fatti di competenza dell’esercizio in cui si verificano ma che necessitano di dettagli informativi nel bilancio redatto per l’esercizio precedente (lettera b) o integrando il venir meno della continuità aziendale (lettera c) impongono al redattore del bilancio di tener conto del nuovo orizzonte temporale di funzionamento (OIC 11, par. 24). Nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione L’emergenza sanitaria in atto sta producendo effetti economici sull’esercizio 2020; il contesto attuale sta infatti comportando una contrazione dei ricavi e, probabilmente, un aumento dei costi per gestire l’emergenza. Se tale andamento continuerà per un periodo significativo, i risultati 2020 delle imprese ne risentiranno anche significativamente con il rischio di pregiudicare la continuità aziendale.

Lo scenario di forte incertezza impone al redattore del bilancio dell’esercizio 2019 di dare evidenza nella nota integrativa dei possibili effetti economici e finanziari dell’emergenza sanitaria (par. 61, OIC 29) e nella relazione sulla gestione dei rischi a cui incorre l’impresa e il loro prevedibile impatto sulla gestione (art. 2428, c.c.). Inoltre, il redattore dovrebbe valutare se gli effetti dell’emergenza siano tali da pregiudicare la continuità aziendale dandone conto sia nella nota integrativa che nella relazione sulla gestione. Approvazione entro giugno Infine, per le imprese che hanno previsto nello statuto l’approvazione del bilancio entro 180 dalla chiusura dell’esercizio se sussistono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, si profila la possibilità di procedere all’approvazione entro giugno. Si è del parere infatti, che la complessità operativa che sta interessando l’attività lavorativa in genere e le maggiori restrizioni che potranno essere adottate nei giorni seguenti, rendano particolarmente complessa la redazione del bilancio, nonché la sua eventuale revisione. Sul tema tuttavia si attende ulteriori interventi da parte del Governo e del CNDCEC.